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Siamo ancora qui a straparlare di fattura?

Leggiamo un intervento su
“Odontoiatria 33” (20 febbraio 2018, “Caratteristiche della fattura…”) che rispiega, secondo l’autore, come
compilarla. Allora torniamo su questo problema per precisare:
1. “La fattura va fatta SEMPRE!” Ad ogni incasso di denaro va , immediatamente, emessa fattura.
2. Tecnicamente si tratta sempre di fattura, nello specifico FATTURA ESENTE ex articolo 10 DPR n.633/72.
3. NON è affatto sufficiente la dicitura “ciclo di prestazioni specialistiche odontoiatriche in conservativa, protesi ecc.” È ormai assodato che la fattura deve contenere una
specifica dettagliata delle prestazioni eseguite. Per anni, contro tale impostazione, si erano schierati odontoiatri e organizzazioni sindacali, fino a giungere ad una precisazione del Ministero delle Finanze che ha emesso la risoluzione n. 111/E-VI- 12-3600 del 3-5-1995 che recita:
“L’associazione medici dentisti italiani (ANDI) ha chiesto di conoscere se deve
ritenersi corretta la propria interpretazione del comma 2, art. 21 del DPR 26-10-1972, n.633, per quel che concerne la descrizione da predisporre
nella fattura relativamente alla natura, qualità e quantità delle prestazioni
rese dai medici specialisti in odontostomatologia e odontoiatri. In particolare l’ANDI, interrogandosi sulla suddetta materia e richiamando peraltro
la risoluzione ministeriale 4-8-1990, n.430391, reputa che l’indicazione sulla fattura della dizione ciclo di cure
medico-odontoiatriche specialistiche, ovvero di analoghe frasi, sia a soddisfare l’onere imposto dal legislatore con il precedentemente citato comma 2 art. 21. Tanto premesso, la scrivente,
esaminata la su-esposta richiesta, non ritiene di poter considerare la stessa
conforme al dettato legislativo. Infatti, come si evince dalla letteratura della
norma in esame, appare evidente che il legislatore abbia voluto imporre ai
contribuenti l’obbligo di specificare puntualmente le prestazioni rese al chiaro fine di facilitare la successiva, ed eventuale, attività di accertamento
degli organi verificatori dell’Amministrazione finanziaria. Di conseguenza,
risulta difforme dalla volontà del legislatore il proposto contenuto della descrizione da apporre sulla fattura,
relativa alle prestazioni rese dai medici specialisti in odontostomatologia e
dagli odontoiatri, in quanto pecca di eccessiva genericità…”.
Sono, dunque, 23 anni che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito questo punto fondamentale. Dunque perché ricominciare?
Si era già espresso in modo inequivocabile Carlo Guastamacchia (e io con-
divido in pieno):
“… la fatturazione sintetica rende di difficile decifrazione, all’ispettore fiscale, la reale entità del lavoro da noi prodotto. La conseguenza da temere
sopra ogni altra cosa è che da questa difficoltà nascono quei mostri di persecuzione tributaria (a impostazione
statistico-collettiva**) che sono gli studi di settore, i redditometri e via
stupidando… L’unica nostra ambizione e certezza, in materia fiscale, deve
essere una chiara, precisa, minuta identificazione delle singole voci di entrata e di uscita, in modo che si pos-
sa stabilire in modo inequivocabile quale è il reddito specifico del nostro
studio, non della nostra categoria, del nostro rione o di quelli nati sotto un certo segno zodiacale”. Non vi è
dubbio, infatti, che una fatturazione generica, preventivi imprecisi, estratti conto pasticciati, possono soltanto servire a “coprire”, nel polverone sollevato, una gestione economica (e
fiscale) imprecisa. Ma è compatibile una gestione economica imprecisa
con una attività professionale, come
quella odontoiatrica, che richiede progettazione attenta, realizzazione
impeccabile e verifica periodica? Come può il paziente pensare che la
nostra azienda sia in grado di produrre, sempre, prodotti di buon livello, erogare, sempre, un servizio di qualità, se la gestione amministrativa è pasticciata e approssimativa? Perchè, invece, chi mantiene una amministrazione attenta e puntuale deve sottostare a pateracchi fiscali basati
su medie e approssimazioni che non sono mai la esatta rappresentazione della singola azienda?” (Guastamacchia C: “Fatturazione come?” Dental
Cadmos 1996; 7:5)
**) Le metodologie di controllo definite dall’Amministrazione Finanziaria contengono le indicazioni per l’effettuazione di controlli contabili e documentali e indicano le procedure che i
verificatori devono seguire per la ricostruzione del volume di affari fornendo gli elementi di stima necessari per evidenziare le relazioni logiche che devono sussistere tra i dati contabili/extracontabili e l’ammontare dei corrispettivi. Scopo dell’indagine è quello
di ricostruire con sufficiente attendibilità il tipo e la quantità delle prestazioni rese che in ambito odontoiatrico sono riconducibili alle seguenti categorie: terapia conservativa ed endodontica, terapia ricostruttiva e protesica, terapia ortodontica e interventi di microchirurgia. Scaturisce da qui la necessità di dettagliare in fattura le prestazioni rese in quanto una descrizione generica porterebbe il verificatore alla ricostruzione indiretta del volume di affari basandosi nella migliore delle ipotesi per esempio sul consumo di materiali utilizzati, sull’agenda degli appuntamenti, sulle schede e
archivio clienti e nei peggiori dei casi sulla ricostruzione in via induttiva e in contradditorio con il contribuente/odontoiatra dell’ammontare dei corrispettivi chiamando in causa indicatori quali resa del riunito, resa oraria….
A confermare questi ragionamenti viene una recentissima sentenza del-
la Corte di Cassazione che (ordinanza 4168 del 21 febbraio 2018), riguardo
le sorti di un dentista che a fronte di un accertamento con ridefinizione del
proprio volume di affari con metodo induttivo faceva ricorso, ha precisato che il dato relativo all’utilizzo del
materiale di consumo da parte di un dentista, costituisce elemento legittimamente utilizzabile per la ricostruzione presuntiva dei ricavi. In base
alla logica ed alla comune esperienza è infatti ragionevole ritenere che
a determinati consumi corrisponda un certo numero di prestazioni, con
possibilità quindi di calcolo dei ricavi presunti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4168, depositata il 21 febbraio 2018, ha ritenuto corretta la
sentenza di appello e quindi anche l’operato dell’Ufficio.
Innanzitutto è stato evidenziato come gli studi di settore costituiscano solo
uno degli strumenti utilizzabili dall’Agenzia per accertare maggiori redditi
in via induttiva: nella specie era però evidente che le anomalie riscontrate
fossero tali da giustificare il ricorso all’accertamento induttivo. Ciò premesso, prosegue la Suprema Corte, i dati relativi all’impiego di materiali di consumo, se indicativi di rilevanti incongruenze tra costi e ricavi e quindi di attività non dichiarate, in base ai canoni di ragionevole probabilità, costituiscono elementi presuntivi utilizzabili ai fini accertativi La sentenza della CTR risultava perfettamente legittima e correttamente motivata, essendo logico e ragionevole il ritenere che per ciascuna prestazione odontoiatrica si utilizzi
tendenzialmente una certa quantità di materiale di consumo: da tale dato
è dunque possibile presumere correttamente il numero delle prestazioni
effettuate ed i relativi ricavi.
Nella specie anche il metodo di calcolo esperito dai verificatori appariva
verosimile, avendo detratto un congruo numero di guanti utilizzati per effettuare la ricostruzione dei ricavi;
in ogni caso le censure del contribuente su tale punto attenevano al merito della vicenda, il quale non può
essere oggetto del giudizio di legittimità. Questo è dunque il nocciolo della questione. Al di là delle precise e inequivocabili indicazioni della Amministrazione finanziaria, più si specifica esattamente l’attività eseguita, minore è il rischio di accertamenti basati sull’immaginazione dei funzionari. Per quanto riguarda la Privacy è necessario non cadere nel ridicolo: la fattura è nelle mani del paziente. Sarà lui a decidere se utilizzarla o no,
tenendo conto che, come più volte dichiarato dalla Amministrazione
finanziaria, i documenti in suo possesso sono per l’appunto coperti dal segreto professionale.