Editoriali

L’ASO può fare l’ASO! Basta conoscere la normativa

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In data 16 settembre 2019, leggo su Odontoiatria 33, tra le lettere al direttore, quella del dott. Di Fabio, presidente di ANDI Milano-Lodi, che si domanda il motivo per il quale un Ministro può occupare tale carica con la terza media inferiore ma un ASO non può fare l’ASO.
Informiamo l’ANDI del fatto che anche per fare il Presidente della Repubblica non è richiesto un diploma di scuola superiore. Dice l’Articolo 84 della Costituzione che può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. Non si parla, quindi, di titolo di studio, perché i ruoli politici richiedono attenzione al bene pubblico, onestà, lungimiranza, capacità di decisione. I ruoli professionali richiedono, invece, specifica competenza e preparazione.
Il profilo dell’ASO è regolamentato/abilitante come scrive la Lombardia nel “Quadro Regionale degli standard professionali”: “…Ciascun percorso formativo, che risponde agli standard minimi così definiti, è valido ai fini dell’abilitazione professionale su tutto il territorio nazionale e permette di accedere all’esercizio della specifica attività professionale, anche attraverso l’iscrizione ad appositi elenchi/Albi/registri”. Quindi, per accedere ad un corso regolamentato/abilitante, è necessario avere una formazione superiore alla terza media inferiore. Inoltre non è vero che si impone “l’adempimento ai sensi della normativa vigente anche a coloro che hanno iniziato questa attività più di venti anni fa, quando assolvere all’obbligo scolastico significava avere la licenza media”.
Ciò che si impone alle persone che liberamente scelgono di qualificare la loro identità professionale, (nel caso in cui non siano in grado di dimostrare 36 mesi di attività anche non continuativa negli ultimi 5 anni), è di riqualificarsi frequentando un corso che può beneficiare di numerose ore di riduzione del percorso a seconda dell’esperienza che si è in grado di dimostrare di aver avuto negli ultimi 36 mesi.
Possono, inoltre, svolgere il tirocinio presso gli studi in cui sono assunti e i requisiti di accesso per tali corsi di riqualificazione sono il titolo di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media).
La Lombardia, dott. Di Fabio, contempla questa possibilità nella deliberazione N°XI / 814 del 19/11/2018 al punto 7.2 percorsi ai sensi dell’art 13 comma 2 dell’accordo, così come la contemplano anche altre regioni.
Una cinquantenne che ha perso il posto di lavoro negli ultimi anni, (da più di 36 mesi), e che volesse riqualificarsi come ASO, perché vuole lavorare come ASO, deve trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla (ricordiamo che è possibile assumere lavoratori privi di qualifica fino al 21 aprile 2020 -si veda art. 13 DPCM comma 1-) e poi iscriversi ad uno dei corsi di riqualificazione entro il 21 aprile 2021.
I requisiti di accesso enunciano: “possono accedere al percorso tutti coloro che sono stati inquadrati contrattualmente come Assistente alla poltrona alla data del 21 aprile 2018 e che sono in possesso almeno del titolo di diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione (terza media)”. Il corso deve svolgersi nell’arco di 12 mesi, per cui sarà un anno impegnativo, senza dubbio faticoso e forse stressante, ma sarà un anno fondamentale per la sua identità professionale. Questo corso di riqualificazione le consentirà di continuare a lavorare negli ambienti odontoiatrici con una identità professionale precisa, riconosciuta dalla Legge.
Il costo del corso, per completezza di informazione, è a carico di chi SCEGLIE di riqualificarsi. È un investimento sul suo futuro professionale. SCEGLIERE di riqualificarsi, significa scegliere di conoscere la cultura di base che aiuta l’ASO a fare il lavoro di ASO.
Sempre per completezza di informazione, ricordiamo che la Conferenza Stato Regioni del 23 novembre 2017 riporta il riferimento al Protocollo di Intesa che è stato firmato presso il Ministero del Lavoro, tra l’ANDI e CGIL CISL UIL del settore servizi (il 9 gennaio 2001) in merito al Profilo professionale dell’Assistente di Studio odontoiatrico (ASO). Per cui l’ANDI conosce perfettamente la storia dell’approvazione del profilo.
Inspiegabilmente, oggi l’ANDI sembra risvegliarsi da un brutto sogno e sembra vivere questa approvazione del profilo e la conseguente fase di adeguamento legislativo con grande stupore. Perché, visto che proprio ANDI ha partecipato alla creazione del profilo dell’ASO? E adesso si inventa il CSO: Collaboratore di Settore Odontoiatrico, con un percorso di formazione ipotizzato a 280 ore, concertato con CONFPROFESSIONI e le parti sindacali, (intervista Odontoiatria 33 al dott. Corrado Bondi 20 dicembre 2018) senza però chiedere l’intervento del Ministero della
Salute.
Nell’introduzione del DPCM si legge:
“Considerati:
– il protocollo d’intesa siglato presso Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il 9 gennaio 2001 tra l’ANDI (Associazione nazionale dentisti italiani) e le OO.SS. di CGIL, CISL e UIL del settore dei servizi, in merito al «Profilo e
qualifica professionale dell’Assistente di studio Odontoiatrico (ASO),
all’interno del CCNL del personale degli studi professionali”
– il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Studi
odontoiatrici e Medico dentistici sottoscritto da AIO (Associazione italiana
odontoiatri), CIFA, FIALS e CONFSAL il 30 marzo 2017 e depositato presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;”
il Ministero della salute ha sancito un accordo con le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il DPCM continua:
“Considerati…
– la rilevanza dell’odontoiatria per le ricadute che essa ha sulla qualità della vita
e sulla salute della popolazione, e il conseguente obbligo delle istituzioni di
garantire ai cittadini che necessitano di cure odontoiatriche, standard
professionali e prestazioni di livello adeguato;
– la qualità delle prestazioni sanitarie intimamente connessa alla preparazione dei professionisti e di coloro che a vario titolo supportano, indispensabile per tutti gli operatori impegnati nel delicato settore dell’odontoiatria, i quali devono esprimere capacità professionali tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto, acquisite attraverso percorsi formativi riconosciuti ed uniformi a livello nazionale”.
Per cui delle due l’ una: o la professione odontoiatrica “è rilevante per la salute della popolazione e la qualità delle prestazioni è intimamente connessa alla preparazione dei professionisti che a vario titolo supportano,“ come afferma il DPCM nelle premesse, oppure “Non sono richieste caratteristiche o qualifiche particolari ai candidati come collaboratore di settore odontoiatrico”, (intervista a Bondi-Odontoiatria 33) perché ci pensa l’ANDI a formare le persone con ipotetiche 280 ore di formazione ancora non definite, ma per le quali il livello contrattuale di riferimento è il IV, che peraltro include anche gli ASO. Che pasticcio!
IL SIASO (Sindacato Italiano Assistenti Studio Odontoiatrico) ha esultato
all’approvazione del DPCM perchè era ora che l’identità professionale di tutte le persone impegnate nel settore sanitario fosse riconosciuta per legge, che fosse obbligatorio formarsi, riqualificarsi ed aggiornarsi periodicamente. Il SIASO rappresenta gli ASO a livello sindacale, lo faceva prima dell’approvazione del profilo, lo fa oggi con più forza. Il SIASO comprende i sacrifici degli ASO che si riqualificano per questo ha sottoscritto con gli enti di formazione più rappresentativi modalità di pagamento e quote meno onerose a carico del discente perché la formazione sia vissuta come una opportunità di miglioramento
nella professione.
La cultura rende liberi di pensare, di conoscere e soprattutto di decidere come e con chi lavorare.
Ma perché, dottor Di Fabio, prima di scrivere non leggete le normative e le leggi? E se invece le leggete, perché scrivete cose incomplete e confuse?

Fulvia Magenga, Segretario Generale SIASO Confsal e Consigliere Nazionale CONFSAL