Norme/Tasse

Comprare casa ai figli: donazione indiretta o di denaro

Si ha donazione indiretta quando un soggetto procura l’acquisto di un bene a un terzo o intervenendo all’atto di acquisto per pagarne il prezzo o fornendo il denaro necessario.

Il primo è il classico caso dei genitori che pagano direttamente il prezzo o una sua parte al venditore, facendo emettere dalla propria banca un assegno circolare direttamente a nome del venditore. Si tratta in questo caso di donazione indiretta dell’immobile. Ebbene è opportuno far risultare tutto ciò nell’atto notarile di acquisto, in modo tale che all’Agenzia delle Entrate sia chiaro che il giovane acquirente non è un evasore fiscale ma ha semplicemente ricevuto il denaro dai propri familiari in modo totalmente legittimo e lecito, non rilevandone per tanto la sproporzione tra incremento patrimoniale e capacità di reddito dell’acquirente. Questa dichiarazione è utile anche ai fini successori ed è importante specie se ci sono altri figli, evitando che in futuro ci possano essere controversie tra gli stessi. Alla morte dei genitori ogni figlio dovrà scomputare da quanto gli spetta per successione quanto ha ricevuto in vita dal proprio genitore. Se è stato donato un bene immobile, come nell’ipotesi appena descritta, occorre calcolare una somma pari al valore dell’immobile al momento della morte e non al momento della donazione.
L’altra strada percorribile è quella di donare il denaro al proprio figlio, il quale provvederà poi al pagamento del prezzo in sede di rogito. Occorre precisare che per donare del denaro non è sufficiente un’operazione bancaria quale un bonifico, ma è necessario un vero e proprio atto notarile pubblico di donazione. In questo modo si conservano i vantaggi della donazione indiretta, in termini di prova all’Agenzia delle Entrate della somma pagata e di chiarezza dei rapporti tra fratelli, ma la donazione avrà ad oggetto il denaro e non il bene. Il che significa, in concreto, che alla morte del genitore si scomputerà la somma di denaro ricevuta, cui vanno sommati gli interessi, e non il valore del bene rivalutato.

di Anna Botteri
Studio Ass. Cella Casalone
Commercialisti e revisori dei conti