Sindacato

DOMANDE E RISPOSTE SUL GREEN PASS

a cura di Paolo Grimaldi
Consulente SIASO Confsal

1) Da quando operano le nuove regole? Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 22 settembre 2021 e
il termine entro cui deve organizzarsi il datore di lavoro è fissato per il 15 ottobre 2021.

2) Per quanto tempo valgono i nuovi obblighi? Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, salvo proroghe.

3) In quali casi non vi è obbligo del Green Pass? Le nuove disposizioni, non si applicano ai soggetti che vengono ritenuti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute del 4/8/2021 n. 35309. Nei riguardi dei lavoratori fragili si applicherà la relativa disciplina (smart working, ove possibile).

4) Validità certificazione cartacea di esenzione dalla vaccinazione. Il termine di scadenza era fissato inizialmente al 30 settembre 2021, ma è stato prorogato, dal ministero della Salute con circolare del 25 settembre 2021 n. 43366 fino al 30 novembre 2021.

5) Contenuti della certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione oltre a contenere i dati identificativi dell’interessato, la dicitura “ soggetto esente alla vaccinazione anti SARS – CoV2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al c. 1 art. 3 del dl 23/7/2021 n 105” la data di fine validità della certificazione.

6) Soggetti ai quali si applicano le nuove disposizioni. Le norme trovano applicazione nei riguardi di tutti coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, inclusi tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro anche sulla base di contratti esterni.

7) In particolare a quali soggetti si applicano le nuove disposizioni? La norma trova applicazione nei riguardi di

  • tutti i lavoratori dipendenti del settore privato a prescindere dalla categoria e qualifica;
  • tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione (es. gli stagisti)
    o di volontariato nei luoghi di lavoro del settore privato, anche sulla base di contratti esterni, si ritengono inclusi quindi agenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e collaboratori non dipendenti (es. co.co. co) per tali categorie, mancando un vero e proprio datore di lavoro, il controllo è affidato al datore di lavoro ospitante presso cui l’attività è volta.

8) Chi lavora in smart working deve avere il Green Pass? Sulla base delle indicazioni governative, la risposta è negativa, perchè il Green Pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. Comunque lo smart working non può
essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo del Green Pass.

9) Obblighi del datore di lavoro. La norma ne individua 3 , quella di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; obbligo di effettuare i controlli; obbligo di individuare i soggetti incaricati di
verificare che, all’atto dell’ingresso in azienda, il lavoratore disponga di un Green Pass valido.

10) Quali soggetti possono essere incaricati alla verifica del Green Pass? La norma non individua alcuna figura particolare, limitandosi solo a definire che il datore di lavoro deve individuare con atto formale (scritto e datato) i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni rispetto all’obbligo non solo di possedere ma anche di esibire il Green Pass.

11) Modalità di verifica del Green Pass. Le verifiche relative alla certificazioni verdi devono essere effettuate mediante le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021 il quale dispone che l verifica può essere effettuata scansionando il “QR code” solo tramite la APP “VerificaC19”.

12) La verifica del Green Pass. Le attività di verifica devono limitarsi a controllare l’autenticità, validità e integrità della certificazione verde, con esclusione della raccolta dei dati dell’intestatario (es. data vaccino, eventuale guarigione Covid-19).

13) Si può richiedere il documento di identità al lavoratore? La risposta è affermativa, poichè l’esibizione del documento di identità ha solo lo scopo i garantire il riconoscimento del lavoratore. Infatti tale facoltà è prevista dall’art. 13 c. 4 DPCM giugno 2021, il quale dispone che l’intestatario della certificazione verde COVID-19, all’atto della verifica, deve dimostrare, a richiesta degli incaricati, la propria identità personale esibendo un documento di identità.

14) Tempi della verifica del Green Pass. La norma si limita a precisare che le verifiche possono essere effettuate anche a campione, ma preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

15) Sanzioni previste per il datore di lavoro. In caso di violazione delle seguenti procedure, 

– mancata adozione, entro il 15 ottobre 2021 delle misure organizzative per la verifica relativa al possesso e all’esibizione del Green Pass;

– mancata nomina, con atto formale, dei soggetti incaricati dell’accertamento;

– mancata effettuazione dei controlli circa il possesso del Green Pass;

il datore di lavoro è soggetto a pagare una sanzione amministrativa che va da 400,00 € a 1.000,00 €, il cui importo viene raddoppiato nel caso di reiterata violazione.

16) Lavoratori privi del Green Pass.  Lavoratore che comunica di non possedere Green Pass: l’art. 9 c. 6 del dl 52/2021 dispone che i lavoratori del settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione COVID-19, o ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di tale certificato e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto a conservare il rapporto di lavoro. Ovviamente i giorni di assenza ingiustificata non danno diritto alla retribuzione e a qualsiasi compenso e o emolumento comunque denominato, oltre a nessun versamento di contribuzione obbligatoria (INPS).

Lavoratore che accede sul luogo di lavoro privo di Green Pass: a differenza del caso su esposto, se il lavoratore accede nei luoghi di lavoro (entra materialmente nel perimetro aziendale di un datore del settore privato) senza il certificato verde si verifica quanto segue 

– il datore di lavoro può decidere di applicargli una sanzione disciplinare anche grave;

– su segnalazione inviata al Prefetto, gli sarà applicata una sanzione amministrativa che va da € 600,00 a € 1.500,00 il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva.