premesso che

– il 09/02/2018 è stato emanato il DPCM relativo a “Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico”;
– il decreto definisce la figura professionale dell’Assistente di studio dentistico, la formazione necessaria, le attività di sua competenza e il regime transitorio per gli operatori già attivi al momento dell’entrata in vigore del decreto;
– all’articolo 2 (La formazione), comma 2, del succitato DPCM del 2018 si esplicita che “Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e i lavoratori esentati di cui all’art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno”;
– il 09/03/2022 è stato emanato il DPCM relativo a: “Recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario”;
– all’articolo 2 (La formazione), comma 3 del succitato DPCM del 2022, si ribadisce che “Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all’art.11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all’anno”;
– nonostante i due decreti siano estremamente chiari in materia di aggiornamento/formazione sul territorio italiano molti lavoratori non hanno ottemperato all’obbligo;
– i datori di lavoro non procedono con l’assunzione di ASO che non abbiano provveduto all’aggiornamento pregresso;
– durante i sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza sono state sospese le richieste di autorizzazione all’esercizio, come è accaduto nella Regione Veneto, poiché il personale ASO è risultato sprovvisto dell’aggiornamento obbligatorio;
– all’interno di entrambi i DPCM non c’è alcun riferimento su come le ore di aggiornamento non espletate si possano recuperare:
– se il Ministro interrogato, alla luce dei fatti sopraesposti intenda esplicitare meglio come le ore di aggiornamento non espletate si possano recuperare;
– se intenda consentire al personale ASO, che non ha effettuato le ore di aggiornamento di continuare a svolgere la professione imponendo una tempistica entro cui dovrà ottemperare a tale aggiornamento.
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