Sul numero del 24/07/2017 di “Odontoiatria33” si legge un articolo dal titolo: “il rispetto della normativa per l’impiego dei radiografici in odontoiatria. Questi i principali obblighi”.
Il primo punto dell’articolo recita “la prima attività da compiere è quella di nominare un Esperto, tale nomina dovrà essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro Competente. Qualora l’esperto qualificato sia abilitato dopo il Luglio 2000, è necessario nominare anche un Esperto in Fisica Medica che si occuperà dei controlli di qualità”.
La sintesi degli obblighi giuridici presentata è fuorviante. La nomina dell’Esperto in fisica medica negli studi odontoiatrici è obbligatoria anche se l’Esperto qualificato è abilitato allo svolgimento dei controlli di qualità in quanto già in possesso del titolo di esperto qualificato il 7 luglio 2000 (data di pubblicazione del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187).
Più avanti si legge: “effettuare i controlli di sorveglianza fisica e i controlli di qualità prima della messa in esercizio degli apparecchi e successivamente con cadenza periodica. Sulla periodicità si potrebbe aprire una lunga discussione, non esiste alcuna norma di legge che indichi in modo preciso la frequenza delle prove, prassi locali e linee guida internazionali, sono talvolta discordanti. Credo sia comunque opportuno un controllo almeno biennale su endorali e OPT e almeno annuale sulle apparecchiature 3d Cone Beam”.
Tale affermazione non è del tutto esatta. I controlli di sorveglianza fisica e i controlli di qualità sono controlli diversi, regolamentati da norme diverse (Dlgs. 230/95 nel primo caso e Dlgs. 187/00 nel secondo caso) e la cui periodicità è stabilita da soggetti diversi (Esperto Qualificato nel primo caso e responsabile dell’impianto radiologico, avvalendosi dell’esperto in fisica medica, nel secondo caso).
Per quanto riguarda la periodicità, i controlli biennali indicati per i controlli di endorali e OPT non sono supportati da alcuna linea guida internazionale e in più, nel caso della sorveglianza fisica della radioprotezione, le verifiche biennali costituiscono violazione di specifici obblighi di legge, attribuiti dal Dlgs. 230/95 a carico dell’esercente e dell’esperto qualificato. Per approfondire si può leggere l’articolo dell’avvocato Andrea Enrico Colonnelli: “la frequenza delle valutazioni periodiche dell’esperto qualificato (in corso di pubblicazione del prossimo numero del notiziario della Associazione Nazionale Professionali Esperti Qualificati in Radioprotezione)”.
L’articolo in questione risulta anche lacunoso a causa dell’omissione degli specifici obblighi, presidiati da sanzione penale, incombenti sugli odontoiatri in qualità di esercenti, responsabili dell’impianto radiologico e specialisti ai sensi del Dlgs 187/00.
A nostro avviso, quando si forniscono indicazioni di comportamento che riguardano obblighi di legge, sarebbe molto importante essere precisi e rigorosi.
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