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SIASO Ciu: Attenzione, forse Andi Bologna non sa leggere!

Andiamo al sodo. ANDI ha risposto così a una nostra lettrice che voleva sapere come mettersi in pari con le ore di aggiornamento pregresse:

“In risposta al suo quesito sono con la presente a precisare che l’ultimo DPCM che ha recepito quanto stabilito in sede di Conferenza Stato Regioni in materia di formazione e aggiornamento ASO, pubblicato il 3 maggio 2022, stabilisce che ESCLUSIVAMENTE PER QUESTA ANNUALITA’ è prevista una sanatoria per coloro che negli anni passati non hanno effettuato le 10 ore di aggiornamento previste dalla normativa.

In particolare è possibile seguire corsi per 10 ore aggiuntive per sanare l’intera carenza delle annualità precedenti.

Pertanto, chi non avesse ottemperato all’obbligo di aggiornamento negli anni precedenti, nel 2023 deve seguire 20 ore invece di 10, così suddivise:

– 10 ore tassativamente entro il 30 aprile 2023 per sanare le annualità pregresse;

– 10 ore entro il 31 dicembre 2023 per ottemperare all’obbligo annuale.

Ricordiamo che l’obbligo di aggiornamento entra in vigore a partire dall’anno successivo all’ottenimento della qualifica”.

Dopo avere letto questa fantasiosa informazione, il SIASO Ciu, ha scritto ad Andi Bologna:

“La presente per chiederVi chiarimenti in merito a quanto affermate con la Vostra del 10 gennaio 2023, inviata ad un Vostro socio, che ci è stata riportata e che abbiamo riportato integralmente, che afferma, in sostanza, che l’ultimo DPCM inerente la formazione ed il profilo professionale dell’ASO  (09/03/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio dello stesso anno), avrebbe previsto una “sanatoria” per l’aggiornamento pregresso non osservato.

In realtà, leggendo il DPCM dall’inizio alla fine, non riusciamo a trovare questo passaggio.

Vorreste, per gentilezza, essere così cortesi da spiegarci a quale articolo e comma del suddetto DPCM possiamo trovare quanto affermate?

Eravamo presenti ai tavoli di lavoro e l’unica cosa che è cambiata, a proposito di aggiornamento è:

4. L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo. 

 5. Nei casi di cui all’art. 11, (questo rimando è per chi termina il corso di formazione) la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo”.

«Il problema è che questo tipo di informazioni che Andi Bologna divulga, non solo danneggia i lavoratori ma anche i datori di lavoro».

A cura di Fulvia Magenga 
Segretario Generale 
segreteria@siaso.it