Intervista esclusiva ad Armando Spataro, Procuratore capo a Torino, dopo decenni alla Procura di Milano. Che parla di lotta al terrorismo soprattutto nella sua dimensione internazionale; di legge sulle intercettazioni in discussione in Parlamento; della criminalità organizzata che ormai ha inquinato anche le regioni del Nord, in particolare la Lombardia, e del prossimo referendum sulla riforma costituzionale.
Domanda – Procuratore Spataro, iniziamo subito con un tema scottante, la lotta al terrorismo. Lei, anche nel ruolo di ‘’Coordinatore del gruppo specializzato nella lotta al terrorismo’’, ha sostenuto che il ruolo dell’Intelligence, pur essendo un ruolo fondamentale, non può’ sostituire l’attività ordinaria delle Procure e delle forze di Polizia. Attività di indagine che implica collaborazione e scambio di informazioni tra Stati, collaborazione affatto scontata, considerando i diversi Ordinamenti Giudiziari e Costituzionali. Ritiene che dopo i fatti di Parigi, la collaborazione tra Stati, a livello europeo, sia migliorata?
Risposta – Purtroppo la collaborazione internazionale contro il terrorismo non funziona come dovrebbe. I dati desumibili dall’esperienza concreta consentono di affermare che in alcuni casi i rapporti di cooperazione tra organi di polizia giudiziaria e magistrature di Stati diversi hanno funzionato e determinato ottimi risultati (tra Italia, Spagna e Germania, innanzitutto). In altri, invece, la cooperazione è stata soltanto declamata senza alcun effettivo risultato pratico. Non si è finora riusciti a dare attuazione a ciò che la magistratura e le forze di polizia italiane, forti dell’esperienza conseguita in passato, anche nel campo dell’antimafia, hanno sostenuto con forza (e nei fatti attuato), cioè il principio secondo cui, in particolare nel contrasto del terrorismo, nessuno è il proprietario esclusivo della notizia e la circolazione delle informazioni deve essere invece immediata e spontanea, anche in assenza di formali richieste di assistenza giudiziaria (pur dovendosi ovviamente concordare obblighi di reciproco rispetto di eventuali esigenze di riservatezza).
Certo sono stati compiuti passai importanti (ad es., l’approvazione della convenzione sul mandato d’arresto europeo, la creazione di istituzioni come Eurojust ed Europol, che favoriscono collaborazione rispettivamente tra le magistrature e le forze di polizia) ed è anche vero che esistono problemi giuridici non semplici da affrontare e risolvere a livello internazionale ma, al di là della creazione di nuove istituzioni preposte al contrasto del terrorismo internazionale o dell’approvazione di nuove convenzioni e risoluzioni, di cui non si avverte urgente bisogno, occorre far vivere ed operare effettivamente quelle già esistenti, secondo mentalità e convinzioni che purtroppo non sono, come in Italia ed in altri pochi Stati, patrimonio diffuso in Europa, né tra gli investigatori statunitensi.
Sembrano invece prevalere, nel campo dell’antiterrorismo, due indirizzi operativi che giudico entrambi sbagliati, quelli della supposta utilità della raccolta di milioni di dati personali e della priorità d’azione degli apparati di cd. intelligence.
Si afferma, quanto al primo strumento che, sia ai fini delle indagini sul terrorismo internazionale, sia per la protezione dei cittadini e delle infrastrutture e, dunque, al fine di ridurre la vulnerabilità degli obiettivi di possibili attacchi terroristici, è fondamentale la raccolta di dati personali, tanto cara agli investigatori d’oltreoceano.
Già nel suo rapporto dell’11 settembre del 2008, l’organizzazione Statewatch aveva denunciato “lo tsunami digitale” che all’epoca stava per scatenarsi sull’Europa: tecniche e tecnologie di sorveglianza su spostamenti e transazioni delle persone, sui beni da loro posseduti o utilizzati al fine di dar luogo alla creazione di gigantesche banche dati utilizzabili per la “lotta al terrore” sul presupposto che chi non ha nulla da nascondere, non ha nemmeno alcunché da temere da tali procedure. E’ la stessa filosofia posta alla base del controllo dei dati bancari tramite Swift (dall’inglese Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication ) e della raccolta dei P.N.R. (Passenger Name Records), cioè di un lungo elenco di notizie personali che, secondo l’originario progetto, i passeggeri in partenza – per affari o per turismo – da/per i Paesi dell’Unione Europea, Stati Uniti e molti altri ancora, dovrebbero comunicare alle compagnie aeree per essere poi archiviate in gigantesche banche dati.
Si tratta, in realtà, di un’utilità alquanto dubbia che, però, l’Unione Europea ha deciso di perseguire, nonostante essa comporti una violazione palese della privacy delle persone, in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali: qualcuno pensa che sia legale ed irrinunciabile nella lotta al terrorismo controllare e classificare mezza umanità, ignorando – però – la falsità dell’assunto secondo cui a milioni di dati immagazzinati corrisponderebbe maggior sicurezza. E’ vero, invece, che molti dati, troppi dati, senza capacità di una loro selezione a monte e di conseguente analisi a valle, equivalgono a nessun dato. Ed il cd. “danno collaterale” che ne può derivare per le persone in tutto il mondo non è affatto un sacrificio accettabile in nome della lotta al terrorismo, pur apparendo doverosa la specifica attenzione da riservare alle frontiere ed ai trasporti
E inoltre – altra faccia della medaglia – ammesso che tali lesioni siano accettabili in democrazia si può almeno affermare che così estese raccolte di dati siano effettivamente utili in chiave di lotta al terrorismo e di tutela della sicurezza dei cittadini?
Tutti gli addetti ai lavori dotati di un minimo di professionalità ed esperienza sanno bene che questi strumenti non servono in alcun modo rispetto alle finalità di volta in volta declamate, quali catturare latitanti o sventare attentati (quali? Mai nessuno lo ha precisato). La nostra polizia giudiziaria, la migliore del mondo, ad esempio, non ha mai utilizzato queste assurde raccolte dati per il proprio lavoro ed anzi ha talvolta rischiato di esserne ostacolata. Ha invece potuto cogliere eccellenti risultati lavorando – peraltro su autorizzazione della magistratura, come le leggi italiane impongono – su dati numericamente più contenuti e logicamente orientati, quali mail ed sms tra soggetti ragionevolmente sospettabili, comunicazioni personali intervenute in certi ambiti territoriali, accessi a specifici siti on line etc.
Non si può neppure dimenticare che le banche dati cui i Servizi di informazione di molti Stati accedono per finalità di pubblica prevenzione dei rischi, come reso noto dai titolari dei server globali, sono ormai sempre più spesso enormi serbatoi predisposti da soggetti privati, dunque orientate da logiche meramente economiche ed aziendali: persino una direttiva sulla protezione cibernetica del gennaio 2013 dell’allora premier Monti, per vari aspetti discutibile, rischia di favorire tale tendenza che estende, senza autorizzazione giudiziaria, i poteri delle Agenzie di informazione.
In definitiva, perché le banche dati in questione siano davvero utili – e sia scongiurato un preoccupante futuro “big data” – occorre che le informazioni da classificare siano caratterizzate da pertinenza e proporzionalità rispetto allo scopo di tutelare la sicurezza dei cittadini. Diversamente esse saranno inutili, così come torture, renditions e prigioni illegali in stile-Guantanamo, che hanno solo fornito ai terroristi ragioni di proselitismo.
Strettamente connesso al tema della data retention è quello dell’uso improprio dei Servizi di informazione. Secondo alcuni governi l’utilizzo prioritario dei Servizi contro il terrorismo internazionale sarebbe indispensabile per garantire sia un’azione preventiva efficace in nome della sicurezza, sia attività di indagini di natura giudiziaria.
Non è il caso di prendere in alcuna considerazione, invece, la inaccettabile posizione di coloro che auspicano (o si dichiarano disposti ad accettare), magari con ipocrisia velata da riferimenti alla priorità della sicurezza collettiva, la possibilità di utilizzo – da parte dei Servizi (che d’ora in avanti. saranno chiamati Agenzie di informazione, in linea con la Legge italiana di riforma n. 124/2007 ) – di metodi border line o più semplicemente illegali.
E’ utile, in proposito, una riflessione sugli equivoci che ancora animano la comunità internazionale circa il ruolo dei Servizi nel contrasto del terrorismo, un ruolo certamente essenziale che però non può essere confuso con quello proprio della polizia giudiziaria: tali equivoci riguardano il tema della provenienza e della effettiva utilizzabilità delle informazioni all’interno dei processi. Occorre sul punto chiarezza: l’attività degli organi di polizia giudiziaria è direttamente mirata all’individuazione ed acquisizione di prove destinate ad essere utilizzate nei processi e alla fine valutate nelle sentenze dei giudici, mentre quella delle Agenzie di informazione è funzionale a compiti di prevenzione da perseguire anche attraverso la raccolta di notizie con modalità diverse da quelle previste nel campo giudiziario. Ovviamente, i servizi di informazione e le forze di polizia giudiziaria dovranno sapersi tra loro coordinare e le notizie che dagli uni perverranno alle altre ben potranno essere sviluppate ed assumere eventualmente forma legale nel corso delle indagini; ma va evitato che, da un lato, polizia e magistratura trasferiscano nei processi, senza alcuna attività di riscontro investigativo, dati e notizie di fonte meramente informativa; dall’altro, che i servizi di informazione si ritengano titolari di funzioni investigative in senso proprio, assimilabili a quelle della polizia. Se ciò è ammesso in altri sistemi, non lo è in Italia.
A tal proposito, infatti, va detto che in Italia la citata Legge n. 124/2007 contiene norme finalizzate a conferire maggiore efficacia all’attività di prevenzione dei Servizi e non ad attribuire loro competenze tipiche della polizia giudiziaria. Ne è prova l’immutato obbligo dei direttori dei servizi di riferire alla P.G. (a sua volta obbligata dal codice di procedura penale a fare altrettanto, nel più breve tempo possibile, nei confronti del Pubblico Ministero competente) ogni notizia di reato di cui vengano a conoscenza a seguito delle attività svolte dal personale dipendente
Insomma, appare assolutamente necessario, in tema di contrasto del terrorismo sul piano giudiziario, tenere separate le azioni delle Agenzie di informazione da quella degli organi di polizia, entrambe essenziali per la difesa della democrazia ma destinate a generare confusione se utilizzate indifferentemente all’interno dei processi, come è capitato frequentemente di constatare nei rapporti con autorità di altri Stati europei (o, a maggior ragione, degli Stati Uniti).
E’ vero che i servizi d’informazione svolgono in alcuni ordinamenti anche funzioni di polizia giudiziaria, ma all’Europa non resta che far rispettare univocamente i principi del Trattato di Lisbona: le notizie che essi raccolgono, cioè, potranno essere utilizzate nei processi solo ove esse assumano forma legale, diventando conoscibili alle parti in ogni aspetto, comprese fonti e modalità di acquisizione. Questo è l’unico corretto paradigma d’azione di forze che, comunque, devono essere messe in campo nella lotta senza quartiere contro il terrorismo, evitando però di alimentare confusione sulle rispettive competenze.
Sostenere che, nel contrasto del terrorismo internazionale, le priorità di intervento spetterebbero ai Servizi di informazione è – si ripete – errato e miope: occorre invece una sinergia virtuosa tra tutte le competenze e le istituzioni disponibili.
Addirittura, come si afferma in un recente rapporto dell’Alto Commissario delle N.U. sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo, tra le derive degli Stati in questo campo si collocano non solo il principio di legalità calpestato in più occasioni anche per la mancata precisione nella definizione dei reati, ma anche l’accantonamento di misure di salvaguardia utili a evitare abusi, determinato dall’utilizzo a dismisura delle agenzie di intelligence.
Insomma, è vero che le difficoltà nel far funzionare la cooperazione giudiziaria dipendono anche dalle differenze ordinamentali che esistono tra gli Stati europei, per cui è difficile che in ogni parte d’Europa possa essere accettato che la direzione della polizia giudiziaria – come in Italia – spetti ai pubblici ministeri, con conseguente comune elaborazione delle strategie investigative e sottrazione delle medesime alle scelte politiche. Ed è pur vero che, allo stesso modo, è certamente sconosciuto alla maggioranza degli Stati europei il principio – per noi irrinunciabile – di assoluta indipendenza del Pubblico Ministero rispetto al potere esecutivo.
Ma se si opera principalmente attraverso i servizi di intelligence, ontologicamente portati a non mettere in comune le notizie, è chiaro che la guida della loro azione non potrà che essere politica. Di qui le scelte prevalenti in favore dei servizi care ai governi europei, talvolta anche a scapito delle efficienza operativa e della qualità dei risultati, con l’aggiunta di un’ulteriore ricaduta negativa: le regole secondo le quali operano i servizi – diversamente da quelle scritte nei codici e nelle convenzioni – non possono che essere, per definizione, segrete, dunque diverse tra loro ed incontrollabili, tali da alimentare spesso metodi d’azione a dir poco criticabili.
D. – Anche le Intercettazioni hanno un ruolo importante nella lotta al terrorismo come in quella alla Criminalita’ Organizzata ed alla corruzione. Lei ha prodotto delle linee guida per la Procura di Torino estremamente rigorose per evitare la “fuga” di notizie non essenziali ai fini delle indagini. Purtroppo, non tutte le Procure sono così rigorose nella protezione dei dati, inoltre, vi sono diverse tipologie di soggetti che possono avere interesse a far trapelare ’’ informazioni sensibili’’, quali, per esempio, giornalisti, avvocati difensori, oppure le parti civili. A questo proposito; ritiene sia necessario un inasprimento normativo, al fine di tutelare gli indagati e non solo, oppure è più opportuno un richiamo più pressante al rispetto delle leggi sulla Privacy e del Codice Deontologico da parte degli Ordini coinvolti?
R. – Le mie direttive in materia sono in linea con quella che, almeno dal 1998, è la premessa di ogni discussione in ambito politico, accademico e giuridico sulle intercettazioni. E cioè che le intercettazioni stesse sono finalizzate ad acquisire prove di responsabilità degli indagati e imputati. Aggiungo, anzi, che senza le intercettazioni ed il monitoraggio mirato degli spostamenti degli apparati di telefonia mobile, molte indagini importanti, soprattutto in campi delicati (mafia, terrorismo, corruzione etc.) sarebbero del tutto impossibili o destinate a fallire. Ma allo stesso tempo si deve ricordare che all’interno del sistema è prevista la tutela dei dati inutilizzabili, irrilevanti e sensibili perché evidentemente non servono a provare questa responsabilità. Il meccanismo che io ho previsto si adegua a questi principi già esistenti. A prescindere da eventuali nuove leggi che potranno essere varate in un futuro più o meno prossimo.
E’ probabilmente noto che da alcuni settori del mondo giornalistico la mia scelta è stata ritenuta equivalente ad una sorta di “leggi bavaglio”, contro i cui progetti mi batto da anni e che per fortuna non sono mai andati in porto, almeno fino a questo momento. Ma impegnarsi a favore della libertà di informazione non significa affatto dimenticare che le intercettazioni sono finalizzate non a garantire la circolazione dell’informazione attraverso la stampa, ma a raccogliere elementi di prova a carico degli imputati ritenuti responsabili dei reati oggetto delle indagini.
Nell’ambito di questa impostazione logica e giuridica, conseguentemente, restano divieti di utilizzabilità e quelli di protezione della riservatezza personale. Il dovere di informare, insomma, non deve essere confuso con il doveroso divieto di circolazione di dati inutilizzabili o sensibili e irrilevanti. A proposito della rilevanza giudiziaria di una notizia o di una conversazione, aggiungo che si tratta di valutazioni che non si possono disciplinare per legge e che vanno invece rimesse, di volta in volta, a pm e giudici, nel contraddittorio con i difensori. E si tratta di scelte delicate. Facciamo un esempio: immaginiamo un politico imputato di corruzione. Non sono rilevanti solo le telefonate in cui si parli di scambio tra soldi e favori illeciti. Ma anche quelle che, dimostrando la rete di potere degli indagati, avvalorino il giudizio di responsabilità dei medesimi. È altro discorso, invece, quello che riguarda la deontologia del giornalista che ottenga comunque una notizia di questo tipo e decida di pubblicarla: qui entrano in ballo altri principi, come quelli sulla estensione del diritto-dovere di informazione, elaborati anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo. Principi che non riguardano solo i fatti conosciuti attraverso le intercettazioni.
La Cedu di Strasburgo, infatti, ha affermato che, rispetto ai fatti che riguardano personaggi che hanno responsabilità di guida politica di uno Stato o che vi rivestano funzioni istituzionali di alto livello, il dovere di riservatezza si restringe e si allarga il diritto di informare i cittadini.
Ma ripeto: è altra questione, non certo connessa alla mia direttiva”.
Da ciò che ho sin qui detto, appare chiaro che non ritengo necessario maggior rigore punitivo nei confronti di chi viola i segreti investigativi, quanto – piuttosto – individuare esattamente il momento in cui comunque cade la segretezza delle conversazioni intercettate e ciò, a mio avviso, non può che coincidere con il momento in cui il giudice, al termine del contraddittorio tra pubblici ministeri e avvocati, decide quali sono le conversazioni rilevanti e quali non lo sono, con la conseguenza che le prime cesseranno di essere segrete processualmente e le seconde continueranno ad esserlo.
D. – Il Prof. Dalla Chiesa, in un’Assemblea Pubblica, ha affermato che, contrariamente a chi sosteneva la Lombardia immune dal fenomeno mafioso, anche nel Nord Italia la Criminalità organizzata è ben presente. Opera in misura minore in quelle che, solitamente, sono le sue attività elettive come il traffico di stupefacenti , lo smaltimento illegale dei rifiuti e le estorsioni , bensì mira, favorita dal collasso dei partiti tradizionali, ad un controllo del territorio attraverso l’infiltrazione di candidati a lei collegati, nelle amministrazioni locali, soprattutto dei piccoli Comuni. Lei condivide questo giudizio?
R. – Lo condivido nella misura in cui Nando dalla Chiesa individua una nuova direzione operativa lungo la quale la mafia muove i suoi uomini o quelli che sono alla mafia legati. Tendenzialmente , però, il traffico di stupefacenti non ha cessato di essere centrale nei progetti dei gruppi mafiosi, al pari di traffico di rifiuti, di sfruttamento del settore della edilizia, delle estorsioni.
Abbandonate, invece, sono da tempo altre attività illegali, come – ad es. – i sequestri di persona degli anni settanta ed ottanta
Dalla Chiesa, mio caro amico, ha grandi meriti nel settore dell’antimafia: basti pensare che è stato il primo a denunciarne il radicamento al Nord, anche in un momento storico in cui le inchieste giudiziarie non lo avevano ancora svelato.
Fino agli anni novanta inclusi, l’esistenza o meno della mafia a Milano ed in Lombardia aveva alimentato un dibattito almeno decennale, caratterizzato dagli interessi di chi vi aveva voce: interessi spesso di natura politica che spingevano i commentatori a negare o ad affermare la presenza della mafia a seconda che appartenessero o meno allo schieramento di governo della città il cui buon nome doveva assolutamente essere salvaguardato dalle accuse di presenze mafiose. E i pochi studiosi impegnati in una meritoria opera di informazione – come appunto Nando dalla Chiesa, che aveva lanciato l’allarme «Milano come Palermo!» – venivano fatti oggetto di vere e proprie campagne denigratorie.
Diventò chiaro, finalmente, che il fenomeno mafioso non era «patrimonio» solo di alcune regioni meridionali occupate, ma si estendeva e si manifestava in tutto il paese con caratteristiche omogenee e con capacità di sfruttare le peculiarità socio-economiche e perfino geografiche di ogni regione.
Insomma, controllo del territorio, corruzione del tessuto economico ed omertà non più come fenomeni esclusivi di un Mezzogiorno arcaico e arretrato, ma fenomeni presenti anche in aree altamente sviluppate come la Lombardia, l’Emilia, il Piemonte, il Veneto, la Liguria. Un collaboratore ci raccontò e spiegò che la ‘ndrangheta aveva iniziato a radicarsi al Nord l’anno del primo festival di Sanremo, spiegando il collegamento del fenomeno con l’istituto del soggiorno obbligato al Nord, applicato a molti mafiosi.
Tra la fine del 1991 ed il 1995, la situazione in Lombardia cambiò improvvisamente: più di duemila persone vennero tratte in arresto in decine di procedimenti per reati di mafia (il dato è significativo, ove si pensi che non trovava riscontro, nello stesso periodo, in sedi come Palermo, Reggio Calabria, Napoli, Catania); furono pochissimi – meno di dieci – i latitanti di spicco sfuggiti alle catture e quasi tutti furono arrestati in seguito. Vennero individuati i responsabili di oltre cento omicidi e delle guerre di mafia che avevano sconvolto la regione. Furono sequestrati beni e depositi bancari, di provenienza illecita, per un valore di decine di miliardi di lire. Si celebrarono, fino al 1999-2000, molti maxiprocedimenti con cento-centocinquanta imputati detenuti per ciascuno, al punto che furono appositamente costruite nuove aule bunker e costituite nuove sezioni di Corte d’Assise: cinque in quegli anni contro le due o tre degli anni più recenti. Al termine di uno solo di quei dibattimenti vennero irrogati più di ottanta ergastoli. Sono dati spesso sconosciuti alla pubblica opinione, che già allora smentivano l’immagine della placida «Milano da bere». E sono dati sconosciuti (o dimenticati) persino da quei magistrati che si presentano alla pubblica opinione, negli anni che stiamo vivendo, come coloro che – finalmente – hanno portato alla luce la esistenza della mafia al Nord. Come se i colleghi che li hanno preceduti in quelle indagini, a partire dagli anni novanta, fossero stati ciechi e sordi. Sono affermazioni che denotano una certa disattenzione al fatto – evocato proprio dalla Sua domanda – che la mafia, le mafie, sanno sfruttare la modernità, vanno ed allignano dove vi sono prospettive di guadagno, sicchè le loro nuove attività illegali e la nuova tipologia di rapporti con imprenditoria e parte corrotta degli amministratori pubblici fanno emergere condotte in passato molto più rare, quasi inesistenti, almeno al Nord. Ma fortunatamente le nostre forze di polizia e la magistratura sanno a loro volta sfruttare la modernità meglio dei mafiosi.
D. – E veniamo al Referendum Costituzionale di Ottobre. Molti costituzionalisti che hanno aderito al comitato per il No, sostengono che la Riforma, non solo non semplifica le modalità di approvazione delle leggi, ma, al contrario, le complica. noltre, questa riforma, prefigurerebbe una sorta di Cancellierato forte, senza contrappesi istituzionali, in cui un fondamentale principio di ‘separazione dei poteri legislativo esecutivo giudiziario viene pericolosamente messo in discussione. Qual è il suo punto di vista al proposito?
R. – Condivido in tutto questa analisi, come mi auguro farà la maggioranza dei cittadini al momento di barrare la casella con il “SI” o quella con il “NO”. Io sono componente del Comitato Promotore per il “NO” ed ovviamente, non essendo certo un costituzionalista, mi sono così orientato in base ai documentati ragionamenti di accademici del calibrò di Alessandro Pace, Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassare e tanti altri ancora. E non è un caso che venti ex presidenti o vice presidenti della Consulta siano attestati su medesime posizioni, inclusi molti di coloro che il Presidente Napolitano aveva chiamato a far parte del gruppo dei saggi incaricato di stendere un primo schema di legge riforma della Costituzione. E’ il loro pensiero che mi onoro di portare in giro per l’Italia, partecipando al numero più alto di eventi per me possibile, anche utilizzando giorni di ferie.
Questi professori (che qualcuno chiama “professoroni” o “gufi”) hanno già prodotto molti autorevoli testi, anche libri tascabili, tutti comprensibili anche per i non addetti ai lavori, per i non giuristi.
Sarebbe impossibile, in una intervista come questa, ripercorre il mio completo punto di vista, sicché mi limito ad enunciare i punti critici, i passaggi della riforma che me la fanno ritenere pericolosa per gli equilibri democratici che ogni Costituzione deve garantire.
Intanto, la nostra Costituzione, se passasse il “SI”, ne uscirebbe deformata, senza semplificazione dell’attività legislativa e senza risparmio – tutto da dimostrare – sui costi della politica. Si moltiplicheranno le tipologie di procedimenti legislativi, con rischio di anomala estensione di conflitti di competenza tra Camera e nuovo Senato, tra Stato e Regioni. Le autonomie locali e regionali ne risulterebbero limitate, ma – soprattutto – l’iniziativa legislativa passerebbe decisamente dal Parlamento al governo, in contraddizione con il carattere parlamentare della nostra Repubblica. Già l’attuale parlamento è stato eletto con una legge elettorale definita Porcellum e dichiarata incostituzionale, il che avrebbe dovuto indurre il Parlamento stesso a mettere da parte il progetto di riforma di cui parliamo o, in subordine (come si dice), a ricercare un ben più ampio consenso prima di vararla. Ma in futuro i rischi aumenteranno: con la nuova legge elettorale (c.d. Italicum) – risultato di forzature parlamentari e di voti di fiducia (come ha scritto il Comitato Promotore del “NO”) – una minoranza, grazie ad un abnorme premio di maggioranza e al ballottaggio, si impadronirà alla Camera di 340 seggi su 630. Citando ancora il documento del Comitato per il NO, va aggiunto che “ridotto a un’ombra il Senato, il Presidente del consiglio avrà il dominio incontrastato sui deputati in pratica da lui stesso nominati. Gli organi di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Csm) ne usciranno ridimensionati, o peggio subalterni. Se questa revisione costituzionale sarà definitivamente approvata la Repubblica democratica nata dalla Resistenza ne risulterà stravolta in profondità”.
Potrei provare, a questo punto, a sintetizzare altri aspetti critici e pericolosi inclusi nella legge di riforma, ma preferisco – ribadito l’allarmante squilibrio nei rapporti tra i poteri costituzionali che ne deriverebbero – un’altra strada, quella di invitare tutti i cittadini, nella modesta misura in cui ciò mi è possibile, a rifiutare la politicizzazione del referendum (che sta a cuore a chi l’ha messa in campo, prospettando il successo del “NO” quale inevitabile causa delle dimissioni del Governo) ed a studiare la “controriforma” di cui parliamo confrontando il contenuto di ogni nuovo articolo con quello degli articoli vigenti.
A tale scopo offro, in allegato, un piccolo contributo personale, un prospetto grafico (che può essere fatto circolare) su tre colonne così ordinate: la I^ colonna a sinistra contiene testo della Costituzione approvata il 22.12.1947; la II^ colonna (centrale) contiene il testo della Costituzione vigente (in corsivo ed evidenziati – in giallo per visione informatica – i cambiamenti apportati al testo originario); la III^ colonna a destra contiene infine tutti gli articoli come risultanti dal testo della legge di riforma (in grassetto ed evidenziati – in grigio per visione informatica – i cambiamenti apportati al testo originario).
Gli articoli vengono riprodotti in sequenza in ogni colonna, anche ove non abbiano subito modifiche. Seguono le disposizioni “consequenziali e di coordinamento”, “transitorie” e “finali” (ex artt. 38, da co. 14 a co. 16; 39, 40 e 41 del testo della legge di riforma) che non contengono modifiche ad articoli della Costituzione vigente. Per consultarlo clicca qui
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