Fino al 31 dicembre 2016, per i professionisti le spese di partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento professionale erano deducibili nella misura del 50% del loro ammontare, mentre le relative spese sostenute per viaggi e soggiorni subivano una doppia limitazione in quanto in prima istanza si considerava il 75% del loro ammontare e, a condizione che tale importo abbattuto non superasse il 2% dei compensi complessivi percepiti dal professionista nell’arco dell’anno, venivano decurtate di un ulteriore 50%. In sostanza risultava deducibile il 37,5% di tali spese fino a capienza del limite reddituale del due per cento.
A titolo esemplificativo si consideri un odontoiatra che nel 2016 ha sostenuto spese per seguire un corso di aggiornamento professionale per complessivi 3.000 euro, di cui 700 per vitto e alloggio e 2.300 di costo del corso. In tal caso, quest’anno, i 3.000 euro sono deducibili nella modello Unico 2017 nel modo seguente:
- Costo del corso = 2.300 x 50% = 1.150,00
- Spese vitto e alloggio = 700 x 75% = 525,00 x 50% = 262,50
- Totale deducibile = 1.150 + 262,50 = 1.412,50
Il disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo, di recente definizione, ha introdotto due rilevanti novità in merito alla deducibilità.
La prima prevede che, a partire dal periodo d’imposta 2017 (quindi i riflessi fiscali si vedranno nella dichiarazione del 2018) si possono portare in deduzione il 100% delle spese citate, incluse quelle di viaggio e soggiorno, nel limite annuo di 10.000 euro, eliminando completamente il limite di deducibilità del 75% delle spese di vitto e alloggio.
Quindi tornando al nostro esempio, l’odontoiatra sostenendo le suddette spese nel 2017, anziché nel 2016, potrà portare in deduzione l’importo complessivo sostenuto pari a € 3000.
Si tenga presente che nel caso di studi professionali, il limite di 10 mila euro è riferito a ciascun socio od associato. Rimane confermata, come in precedenza, l’applicabilità di tali disposizioni alla formazione obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali.
La seconda rilevante novità riguarda un’ulteriore integrale deducibilità riconosciuta per quegli oneri sostenuti dal professionista per il pagamento dei premi relativi a polizze assicurative destinate alla copertura del rischio di mancato pagamento delle prestazioni eseguite nei confronti dei propri clienti.
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