Editoriali

Vuoi il rimborso dall’assicurazione? Beccati i raggi!

dental-x-raysSulle linee guida di radiodiagnostica odontoiatrica diffuse dalla commissione europea il 13/06/2004, che si occupa specificatamente della radioprotezione in odontoiatria si legge: “Principio di giustificazione”.

Ogni esame radiografico deve essere giustificato sullo specifico paziente, dimostrando che i benefici per esso superano il potenziale detrimento. I benefici attesi sono che l’esame radiografico potrebbe aggiungere nuove informazioni utili per le scelte terapeutiche.

Nel DL 26/05/2000 n. 187 (attuazione della direttiva 97/43 Euratom in materia di protezione sanitaria……) si legge

È vietata l’esposizione non giustificata.

Questo è ciò che dice la legge, ma la cosa divertente è che alcune assicurazioni chiedono che il paziente presenti una radiografia eseguita subito prima dell’intervento chirurgico, lo chiedono verbalmente ricattando il paziente, ma ben si guardano dallo scriverlo. Dunque gli odontoiatri dovrebbero fare delle radiografie che ritengono totalmente inutili sul piano clinico e pre-operatorio (magari sarebbe stata sufficiente quella di due anni prima, di un anno prima, di sei mesi prima, ecc.) perché l’assicurazione vuole una lastra subito prima dell’intervento.

E cosa scrive l’odontoiatra sul registro delle motivazioni delle radiografie eseguite in studio, in ottemperanza al DL 187/2000? “Ho fatto l’ortopantomografia perché la vuole l’assicurazione. Ma non era necessaria per una valutazione pre intervento perché ce n’era una precedente che l’odontoiatra riteneva sufficiente per una corretta programmazione clinico/chirurgica”

Scrivono, su Team at work 1/2016 Giuseppe Eulisse (esperto qualificato ed esperto in fisica medica) e Andrea Colonnelli (avvocato responsabile legale e coordinatore di lexmedica.it):

“per poter essere svolta in piena autonomia l’attività radiologica deve essere necessariamente complementare e cioè di ausilio diretto per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina odontoiatrica; deve essere quindi, in particolare, contestuale, integrata e indilazionabile rispetto all’espletamento della procedura in atto. Un medico odontoiatra non può quindi svolgere questa attività per conto di altri…”.

E aggiunge l’avvocato Colonnellli: “Il Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 prevede espressamente la possibilità di esposizione di persone nell’ambito di procedure medico-legali, intese come procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica. È evidente che tali esposizioni non possono in alcun modo essere considerate come contestuali, integrate e indilazionabili rispetto all’espletamento della procedura specialistica, odontoiatrica o di altro genere: quindi è da escludere la possibilità di una loro esecuzione nell’ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico. In altre parole, per il medico dentista o l’odontoiatra l’esposizione di persone a radiazioni ionizzanti senza indicazione clinica costituisce sempre illecito penale sanzionabile secondo quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

L’esposizione di persone nell’ambito di procedure medico-legali è invece consentita ai medici radiologi, a seguito di richiesta dell’interessato adeguatamente informato sui rischi connessi alla pratica, all’interno delle strutture sanitarie autorizzate all’esercizio della diagnostica per immagini”. Allora smettiamola con questo illegale e vergognoso ricatto da parte di alcune assicurazioni: non ti pago se non vedo una lastra fatta subito prima dell’intervento e, soprattutto, denunciamo con fermezza ogni tentativo di trascinare un medico ad azioni illegali.

Per quanto mi riguarda, da questo momento, denuncerò all’Ordine dei Medici di Milano ogni comportamento intimidatorio di questo tipo chiedendo all’Ordine di intervenire con fermezza e chiedo a ogni collega di utilizzare questa rivista e questo sito per comunicare, informare di ogni atteggiamento illegale delle assicurazioni di loro conoscenza.